Art. 2.
(Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima).

      1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive

 

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modificazioni, dopo la parola: «detenere» sono inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere,».
      2. L'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 26. - (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
      2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.
      3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.
      4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.
      5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.
      6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dall'articolo 23.
      7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o all'interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano

 

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il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis).
      8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie».

      3. All'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e alla demolizione sono poste a carico del contravventore».
      4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di reiterazione della violazione, per un periodo non superiore a trenta giorni».